(massima n. 1)
Ai fini della individuazione dell'ambito di cognizione attribuito al giudice di secondo grado — limitato, in forza del primo comma dell'art. 597 c.p.p., «ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti» — per punto della decisione deve ritenersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, non anche le argomentazioni esposte in motivazione, perché queste riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento. Ne deriva che il giudice dell'impugnazione può, in ordine alla parte della sentenza autonomamente considerabile che riguarda una specifica questione decisa in primo grado, pervenire allo stesso risultato cui è giunto il primo giudice anche sulla sola base di considerazioni ed argomenti diversi da quelli considerati dal primo giudice, o di dati di fatto non contestati e risultanti dagli atti, anche se non valutati in primo grado, senza con ciò violare il principio dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione.