(massima n. 1)
In forza dell'art. 597, quarto comma, c.p.p., secondo cui se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti la pena complessiva irrogata è così corrispondentemente diminuita, il giudice di appello che esclude una aggravante deve rivedere il giudizio di equivalenza di circostanze già espresso dal giudice di primo grado, in senso favorevole all'imputato, unico appellante. Ciò si giustifica con la esigenza di evitare una reformatio in peius del precedente giudizio di comparazione: una reformatio in peius certamente configurabile se il giudizio di equivalenza fosse ribadito nonostante l'esclusione di una aggravante.