(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 597 c.p.p., secondo la quale in ogni caso, se č accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata č «corrispondentemente» diminuita, deve essere intesa nel senso che la obbligatoria diminuzione riguarda non solo la pena complessivamente inflitta quale risultato finale ottenuto dopo il calcolo degli eventuali aumenti e diminuzioni, ma anche i singoli elementi che concorrono all'operazione, ivi compresa la pena base e l'aumento per la continuazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato in parte qua la sentenza d'appello che, assolto l'imputato da uno dei reati unificati, aveva operato la riduzione esclusivamente sulla pena base, lasciando inalterata la misura dell'aumento come determinato a titolo di continuazione dal giudice di primo grado).