(massima n. 1)
Il giudice di appello, nel condannare a seguito di impugnazione del pubblico ministero un imputato giā assolto in primo grado, non č tenuto a motivare in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna qualora, manchi una specifica istanza dell'interessato: invero un suddetto obbligo, a fronte di omesso esercizio di un potere discrezionale, sussiste solo in relazione a quanto dedotto e richiesto in sede di discussione.