(massima n. 1)
In tema di applicazione della continuazione, il giudice della cognizione, che, in sede di applicazione della continuazione, individui il reato più grave in quello al suo esame e i reati satelliti in quelli giudicati con sentenza irrevocabile, non è vincolato dal divieto di "reformatio in peius", di cui all'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., per cui l'unico limite è quello della somma delle pene inflitte con ciascuna sentenza, stabilito dall'art. 671, comma secondo, stesso codice.