(massima n. 1)
Il codice del 1988, con la disposizione innovativa di cui all'art. 597, quarto comma, c.p.p. ha inteso rendere effettivo il divieto di reformatio in peius, imponendo al giudice di appello «di diminuire corrispondentemente la pena complessiva irrogata qualora sia accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti anche se unificati per la continuazione». Ai fini di detto divieto, per pena deve intendersi, non soltanto il risultato finale ottenuto dopo aver calcolato gli aumenti e le diminuzioni per effetto della continuazione e del concorso delle circostanze, ma anche tutti i singoli elementi che concorrono all'operazione, ivi compresa la pena base e l'aumento a titolo di continuazione. In particolare, qualora appellante sia il solo imputato e venga accolto il suo appello relativo a circostanze, è fatto obbligo al giudice di procedere alla corrispondente diminuzione della pena complessiva, senza alcuna possibilità di compensare la riduzione mediante aumento di una delle altre componenti del trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice.