(massima n. 1)
La maggiorazione, da parte del giudice dell'impugnazione, della percentuale di aumento per la continuazione applicata dal giudice di primo grado, non costituisce violazione del divieto di reformatio in pejus, qualora la pena complessiva irrogata da quest'ultimo non venga superata. Il principio trova applicazione, però, soltanto nell'ipotesi in cui l'unità ontologica del reato continuato sia stata vulnerata con la modifica dei relativi termini e/o con l'eliminazione del reato più grave o di un reato «satellite». Nelle altre ipotesi, nelle quali il reato continuato conserva la sua unità ontologica, trova applicazione, invece, il disposto del comma quarto dell'art. 597 c.p.p., che ha lo scopo di rendere generale e effettivo il divieto, con la conseguenza che l'esigenza di non modificare in malam partem le statuizioni sanzionatorie investe non solo la pena finale, ma anche i calcoli intermedi.