(massima n. 1)
In tema di divieto di "reformatio in peius" a seguito di impugnativa proposta dal solo imputato, il giudice dell'appello, anche quando escluda una circostanza aggravante, non può aumentare la pena base presa a riferimento dal giudice di primo grado nè alcun altro dei segmenti del calcolo che non sia stato oggetto di impugnazione, pur pervenendo ad una pena complessivamente inferiore rispetto a quella già applicata.