(massima n. 2)
Il divieto di infliggere una pena pił grave, di cui all'art. 597, comma terzo, c.p.p., non opera nel nuovo giudizio conseguente all'annullamento della sentenza di primo grado - impugnata dal solo imputato - disposto dal giudice di appello o dalla Corte di cassazione per nullitą dell'atto introduttivo ovvero per altra nullitą assoluta o di carattere intermedio non sanata. (Nella specie si č ritenuto che il divieto di reformatio in peius non possa trovare applicazione a seguito dell'annullamento della precedente condanna ai sensi dell'art. 604, comma quarto, c.p.p.).