(massima n. 1)
La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 597 c.p.p., che rende effettivo il divieto di reformatio in peius, si applica anche al giudizio di rinvio, determinato dall'annullamento di una prima sentenza d'appello di accoglimento del ricorso dell'imputato. In questo caso, il raffronto per la determinazione della pena finale avrā ad oggetto non quella inflitta dal giudice di primo grado, ma quella inflitta con la sentenza di appello, annullata con rinvio, se in parziale riforma con essa č stata irrogata una pena in misura inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado, pur non essendo mutati i singoli elementi (reati e circostanze dichiarate equivalenti) che hanno concorso a determinarla. (Nella specie, il giudice di rinvio aveva riconosciuto una ulteriore circostanza attenuante mantenendo fermo il giudizio di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche, giā formulato in primo grado, e determinando la pena nella misura stabilita con la sentenza annullata, che aveva diminuito quella inflitta dal giudice di primo grado).