(massima n. 1)
È illegittima, per contrasto col divieto di "reformatio in peius", l'ordinanza del giudice d'appello che, in assenza di impugnazione dell'imputato, proceda a correggere la pena irrogata nel dispositivo della sentenza di primo grado aumentandola sino alla pena indicata in motivazione. (Fattispecie di sentenza con motivazione contestuale).