(massima n. 1)
Il giudice dell'impugnazione che accolga l'appello dell'imputato relativamente a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, ha il solo obbligo di diminuire la pena complessiva irrogata e non anche quello di lasciare inalterati i singoli elementi che compongono la pena inflitta in concreto, non potendo intendersi l'avverbio «corrispondentemente», figurante nell'art. 597 c.p.p., come esclusivo della possibilitą di graduare in maniera diversa, rispetto al primo grado, il gioco delle circostanze aggravanti e attenuanti, poiché esso si riferisce solo alla necessitą che la diminuzione della pena sia in qualche modo commisurata al nuovo quadro di responsabilitą attribuibile all'imputato a seguito della riforma della sentenza di primo grado.