(massima n. 1)
In forza dell'art. 597, quarto comma. cp.p., secondo cui se č accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti la pena complessiva irrogata č corrispondentemente diminuita, il giudice dell'appello che concede ex novo altra attenuante deve rivedere il giudizio di equivalenza di circostanze giā espresse dal giudice di primo grado in senso favorevole all'imputato, unico appellante, e dichiarare prevalenti le attenuanti in quanto arricchite del nuovo fattore comparativo.