(massima n. 1)
I punti della decisione ai quali fa espresso riferimento l'articolo 597, comma 1, del c.p.p. coincidono con le parti delle sentenze relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato e segnano un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione. Per un principio desumibile dall'articolo 624 del c.p.p., riguardante le sentenze di annullamento parziale in sede di giudizio di legittimità, ma insito nella natura e nella logica dell'appello, nella locuzione «punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti» vanno ricomprese non soltanto le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione direttamente investite dai motivi di appello, ma anche quelle ulteriori statuizioni che siano legate alle prime da un vincolo di connessione essenziale logico-giuridico. L'appello incidentale ha a oggetto i punti della decisione investiti dall'appello principale e gli ulteriori punti che abbiano una connessione essenziale con i primi. La suddetta conformazione dell'appello incidentale e la sua perdurante accessorietà rispetto all'appello principale conseguono direttamente dal precetto dell'articolo 595, comma 4, del c.p.p., a norma del quale l'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell'appello principale o di rinuncia allo stesso. (Mass. redaz.).