(massima n. 1)
Nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione del solo imputato, viola il divieto di "reformatio in peius", il giudice che, assolvendo il giudicabile da uno dei reati a lui ascritti in continuazione, non elimina dal cumulo delle sanzioni amministrative accessorie la parte ad esso relativa, giacché il principio per il quale dette sanzioni possono essere applicate in secondo grado indipendentemente da uno specifico gravame del pubblico ministero opera solo quando la condanna alla pena principale manca della pur necessitata statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria, ma non anche quando la contempla.