(massima n. 1)
Il giudice dell'impugnazione, allorché accolga l'appello dell'imputato relativamente a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, ha il solo obbligo di diminuire corrispondentemente la pena complessiva irrogata e non anche quello di lasciare inalterati i singoli elementi che compongono la pena inflitta in concreto. (In motivazione, la S.C. ha affermato che l'avverbio «corrispondentemente» non deve considerarsi come dimostrativo della esclusione della possibilitą di graduare in maniera diversa, rispetto al primo grado, il gioco delle aggravanti e delle attenuanti, ma va riferito semplicemente alla necessitą che la diminuzione della pena deve essere in qualche modo commisurata al nuovo quadro di responsabilitą attribuibile all'imputato, a seguito della riforma della sentenza di prime cure).