(massima n. 1)
In tema d'estradizione per l'estero, non č ostativa ad una pronuncia favorevole della corte d'appello la sentenza, per la cui esecuzione č stata domandata l'estradizione, che violi il divieto della "reformatio in peius", non possedendo tale principio valore fondamentale o di rango costituzionale nell'ordinamento giuridico italiano.