(massima n. 1)
Non viola il principio di devoluzione, il giudice di appello che, nell'esaminare il motivo di gravame dedotto dall'imputato relativo all'attendibilitą della persona offesa, riconosca a quest'ultima, pur in assenza sul punto di specifica impugnazione da parte del P.M., la qualifica di testimone e non di indagato in procedimento connesso, come invece ritenuto dal giudice di primo grado, che aveva proceduto all'assunzione della prova ai sensi dell'art. 197 bis cod. proc. pen.