(massima n. 1)
In tema di libertà vigilata, il giudice d'appello, anche quando appellante sia il solo imputato, può modificare in modo peggiorativo le modalità di esecuzione della misura di sicurezza applicata dal primo giudice, in quanto, dovendo essere le prescrizioni idonee ad evitare occasione di nuovi reati, esse sono suscettibili di successive modifiche o limitazioni. (In motivazione, la Corte ha precisato che diversamente accade in relazione alla disciplina della misura del ricovero in casa di cura o di custodia, per la quale non è possibile una successiva modifica peggiorativa delle condizioni applicative in appello, non essendo prevista l'individuazione di modalità esecutive).