(massima n. 1)
Non sussiste violazione del divieto della reformatio in peius quando, nel giudizio di appello, siano unificati procedimenti diversi e, all'esito della nuova valutazione di meritevolezza che la Corte č chiamata a fare, sia esclusa l'applicazione della pena sostitutiva, riconosciuta invece in primo grado rispetto ad una delle condanne riunite, indipendentemente dal fatto che questa fosse o meno relativa al pił grave dei reati contestati.