(massima n. 1)
In tema di pene sostitutive di quella detentiva, il giudice di appello, non investito con i motivi di impugnazione della censura relativa alla mancata applicazione in primo grado della pena sostitutiva, non ha il dovere di esaminare una simile questione, proposta solo in sede di discussione. E ciò in quanto il potere discrezionale di cognizione di ufficio del giudice di appello, previsto dall'art. 597, comma quinto, c.p.p., è limitato a casi tassativi, tra i quali non è menzionata la sostituzione della pena detentiva.