(massima n. 1)
Il mancato esercizio di un potere discrezionale, quale quello attribuito dall'art. 597, quinto comma c.p.p. al giudice d'appello, che può applicare d'ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna ed una o più circostanze attenuanti, non si traduce in violazione di legge, né in vizio di motivazione, ove non sia sollecitato dalla parte. Il riconoscimento di un beneficio, affidato alla discrezionalità del giudice, non può, infatti, essere oggetto di un obbligo.