(massima n. 1)
In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti cautelari personali (art. 310 c.p.p.), il tribunale, quale giudice di appello dei provvedimenti in materia di libertā personale, č tenuto a pronunciarsi unicamente con le formule conclusive proprie del giudizio di merito conferma o riforma del provvedimento impugnato , con la conseguenza che non puō annullare lo stesso per difetto di motivazione, ma deve, invece, nel rispetto del principio tantum devolutum quantum appellatum, provvedere a completare detta motivazione, integrandola in tutto o in parte.