(massima n. 4)
Le dichiarazioni del teste assistito necessitano, per essere utilizzate come prova, di riscontri esterni autonomi, che non possono, quindi, consistere in elementi di prova provenienti dallo stesso dichiarante. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non potessero essere considerati riscontri autonomi quelli provenienti da dichiarazioni del medesimo teste assistito, contenute in intercettazioni telefoniche, il cui significato, in uno all'identità dei chiamanti, era stato spiegato dallo stesso propalante).