(massima n. 1)
Nel caso in cui la sentenza di appello sia stata annullata con rinvio, ed in applicazione del divieto di reformatio in pejus (operante anche nel giudizio di rinvio) la pena gią determinata dal giudice dell'appello non possa essere aggravata all'esito del giudizio di rinvio, il termine cautelare di fase relativo a quest'ultimo va determinato facendo riferimento non alla maggior pena inflitta con la sentenza di primo grado, bensģ a quella minore inflitta con la sentenza di appello. (In applicazione del principio, la S.C. in fattispecie nella quale, con riguardo ai reati oggetto di cautela, la sentenza di appello aveva ridotto la pena ad anni nove e mesi dieci di reclusione rispetto agli anni dodici e mesi sei di reclusione inflitti in primo grado, e, su ricorso del solo imputato, la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza impugnata per ragioni non concernenti la misura della pena ha ritenuto che il termine di fase relativo al giudizio di rinvio dovesse essere desunto dall'art. 303, comma primo, lettera c), numero 2, c.p.p., e non dal numero 3 della stessa disposizione).