(massima n. 1)
In tema di applicazione della disciplina della continuazione, il giudice della cognizione, che individui il reato pił grave in quello sottoposto al suo esame e i reati satellite in quelli gią giudicati con sentenza irrevocabile, nella rideterminazione della pena, č vincolato al rispetto del divieto di "reformatio in peius" di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., non potendo, pertanto, quantificare l'aumento della pena per detti reati satellite in misura superiore rispetto a quella originariamente disposta nella sentenza divenuta irrevocabile. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 23/11/2017).