(massima n. 1)
Qualora il giudice di primo grado abbia espresso un giudizio di equivalenza fra attenuanti ed aggravanti, il riconoscimento, da parte del giudice d'appello, su gravame dell'imputato, di una ulteriore attenuante non implica necessariamente la modifica di detto giudizio in senso pił favorevole all'appellante né, mancando una tale modifica, una riduzione della pena inflitta, ai sensi dell'art. 597, comma 4, c.p.p.