(massima n. 1)
Nello stabilire i limiti della cognizione attribuita al giudice di appello, l'art. 597, quarto comma, c.p.p., dispone che, in caso di accoglimento dell'appello dell'imputato relativo a circostanze e a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, la pena complessiva irrogata deve essere corrispondentemente diminuita. Nel caso in cui l'accoglimento dell'appello è meno integrale e viene mutata in senso meno grave la qualificazione giuridica di uno dei reati riuniti nella continuazione, deve diminuirsi la pena complessiva solo se il giudice di appello, nella sua discrezionale valutazione, riduca la pena determinata dal primo giudice per lo stesso reato: in tal caso la quantità di pena eliminata non può essere aggiunta alla pena riferibile agli altri reati, che subirebbero un ingiustificato aumento. La nuova normativa non si applica, invece, se il giudice di appello tiene ferma la pena già irrogata, considerandola adeguata alla reale entità del reato, pur se giuridicamente qualificato meno grave: in tal caso, infatti, non residua alcuna pena che possa essere riversata su quella complessiva.