(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, il divieto della reformatio in peius sancito dall'art. 515, terzo comma, c.p.p. 1930 e dall'art. 597, terzo comma, c.p.p., pur essendo specificamente previsto in materia di appello, costituisce un principio generale, come tale applicabile a tutte le impugnazioni per le quali non sia dettata una diversa disciplina. Pertanto il giudice di rinvio non può infliggere all'imputato una pena più grave di quella inflitta con la sentenza di appello annullata e, in particolare, nel caso di procedimento definito, nel giudizio di rinvio, con il rito abbreviato, poiché la diminuente prevista dall'art. 442 nuovo c.p.p. costituisce un incentivo alla scelta di detto procedimento speciale — e si applica dopo aver determinato la pena ritenuta equa in base alle norme di diritto sostanziale — è quest'ultima che non può essere più grave di quella inflitta con la sentenza annullata; e su di essa deve essere operata la diminuzione di pena di cui al citato art. 442 nuovo c.p.p.