(massima n. 1)
Il giudice d'appello chiamato a pronunciarsi su impugnazione dell'imputato relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della loro prevalenza sulla contestata aggravante, con conseguente determinazione di una pił lieve pena esaurisce l'ambito del giudizio devolutogli con il riconoscimento o la negazione delle attenuanti richieste e con la formulazione del giudizio di equivalenza, a norma dell'art. 69, comma terzo, c.p. In mancanza di censura dell'appellante sulla determinazione della misura della pena operata dal primo giudice, la nuova determinazione della pena base da parte del giudice di appello costituisce.