(massima n. 1)
La esclusione della recidiva sulla base di condanne a pene estinte ad ogni effetto penale deve formare oggetto di espressa deduzione nell'atto di impugnazione, non potendo essere rilevata di ufficio dal giudice di appello ex art. 597, comma quinto, cod. proc. pen. che consente di effettuare, quando occorre, il giudizio di comparizione tra circostanze, ma non di procedere ad un diverso giudizio di bilanciamento. (Fattispecie in cui con l'atto di appello era stato sollecitato un pił favorevole giudizio di comparizione previa disapplicazione, e non esclusione, della recidiva).