(massima n. 1)
In tema di applicazione e comparazione delle circostanze attenuanti, l'art. 597, quinto comma, nuovo c.p.p. conferisce al giudice di appello la relativa facoltą, l'esercizio della quale non comporta, di regola, una specifica motivazione, a meno che la parte interessata non ne abbia fatto oggetto di particolare richiesta e questa sia rimasta senza esito.