(massima n. 1)
Il divieto della reformatio in peius vale in ogni stato e grado del giudizio e, una volta conseguita dall'imputato una determinata posizione a lui favorevole, non può, in difetto d'impugnazione del pubblico ministero, emettersi una qualsiasi pronuncia che tale posizione modifichi in danno dello stesso. (Fattispecie relativa ad annullamento limitatamente alla misura della pena poiché, inflitta all'imputato la pena di anni 14 di reclusione a seguito di patteggiamento sui motivi ex art. 599 c.p.p. ed annullata, a seguito di intervenuta declaratoria d'incostituzionalità dei commi quarto e quinto di tale norma, la sentenza che conteneva tale pena, impugnata dal solo imputato, e quindi in difetto di impugnazione del P.M., non poteva comunque essere modificata in peius la posizione dell'imputato medesimo).