(massima n. 1)
Poiché l'art. 597, comma 5, c.p.p. consente al giudice d'appello di applicare d'ufficio le attenuanti generiche, l'omessa deduzione con i motivi di impugnazione di specifiche doglianze circa la mancata concessione in primo grado delle attenuanti predette non lo esime dall'obbligo di motivarne il diniego, ove l'interessato abbia specificamente indicato gli elementi posti a fondamento della richiesta.