(massima n. 1)
In materia di giudizio di appello, l'art. 597 comma quinto c.p.p. non impone al giudice il dovere di concedere d'ufficio un'attenuante comune ove ne sussistano le condizioni, ma concede solo un potere di operare in tal senso, né impone al giudice alcun obbligo di motivare il mancato esercizio di tale facoltą in mancanza di una richiesta dell'imputato nei motivi di appello o in sede di trattazione orale dell'imputazione.