(massima n. 1)
L'effetto devolutivo dell'appello proposto, ai sensi dell'art. 597 secondo comma lett. b) c.p.p., dal pubblico ministero avverso la sentenza che assolve l'imputato «perché il fatto non costituisce reato», è pieno. Deve escludersi pertanto — nel caso di appello proposto (anche o solo) dal P.M. — che l'iniziativa dell'organo di accusa ponga limiti al contenuto della pronuncia del giudice di secondo grado, il quale, invece, è legittimato a rivalutare tutte le risultanze processuali e a considerare sotto diverso aspetto anche i punti della sentenza di primo grado non oggetto di specifica censura.