(massima n. 1)
Nel procedimento "de libertate", la diversa qualificazione giuridica operata dal tribunale del riesame, che, confermando il provvedimento impugnato, abbia escluso la riconducibilitą dei fatti alle ipotesi criminose ricomprese nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. e, quindi, alle attribuzioni ex art. 328 cod. proc. pen. del giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente, non comporta una pronuncia di incompetenza, perché le valutazioni in sede cautelare sono formulate allo stato degli atti e non incidono sulla competenza relativa al processo principale. (Fattispecie in cui la Corte, in applicazione del principio, ha ritenuto infondata l'eccezione di nullitą del decreto di giudizio immediato in conseguenza dell'esclusione, in sede di riesame, dell'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 05/05/2018).