(massima n. 1)
Viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, a seguito di impugnazione del solo imputato, concedendo un'ulteriore attenuante diminuisca complessivamente la pena inflitta, operando, però, una minore riduzione per l'attenuante già riconosciuta in primo grado. (Fattispecie in cui in primo grado erano state concesse le circostanze attenuanti generiche ed una conseguente riduzione della pena pari a un terzo, mentre in appello, riconosciuta anche l'attenuante del risarcimento del danno, la riduzione per le generiche era stata effettuata in misura inferiore al terzo).