(massima n. 1)
In caso di annullamento con rinvio della sentenza di condanna su ricorso dell'imputato relativo alla sussistenza del reato ed alla sua responsabilità, la cognizione del giudice di rinvio è limitata dal giudicato implicito formatosi sul capo della sentenza relativo alla misura della pena, non interessato dall'annullamento, cosicché, in caso di conferma della condanna, per il combinato disposto degli artt. 597, comma 3, 609 e 627, comma 2, cod. proc. pen, la pena irrogata non può essere più grave, per specie e quantità, di quella inflitta dal giudice di primo grado o, se inferiore, di quella rideterminata in grado d'appello con la sentenza annullata. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza del giudice del rinvio che aveva confermato la pena irrogata in primo grado nonostante questa fosse stata ridotta in sede di appello per l'esclusione di una circostanza aggravante). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE ASSISE APPELLO ROMA, 06/03/2019).