(massima n. 1)
Il quinto comma dell'art. 597 c.p.p. (cognizione del giudice di appello) prevede interventi ope iudicis in ordine a benefici, a concessione di attenuanti nonché a giudizi di comparazione di circostanze: anche in assenza di richiesta di attenuante da parte dell'imputato o di comparazione di circostanze, il giudice di appello, infatti, può, di ufficio, concederle, mitigando così la pena. Pertanto, sarebbe incoerente non estendere tale facoltà in casi simili, quale il calcolo della pena ex art. 133 c.p., sicché il giudizio del tantum devolutum quantum appellatum, di cui al primo comma dell'art. 597 citato, è derogato in relazione alla misura della pena, per cui la sentenza di appello, anche in assenza di uno specifico motivo sul punto, può essere riformata.