(massima n. 1)
Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza del giudice d'appello che, riqualificando il fatto in ipotesi meno grave, impedisca all'imputato di beneficiare della sospensione dell'ordine di esecuzione ex art.656, comma quinto, cod. proc. pen., ostandovi il nuovo titolo di reato, ai sensi del comma nono del citato articolo.(Fattispecie relativa a derubricazione, richiesta dall'imputato nei motivi di appello, dal reato di cui all'art. 648 cod. pen. a quello di cui all'art. 624 bis cod. pen.).