(massima n. 1)
Non costituisce violazione del divieto di reformatio in peius la maggiorazione, da parte del giudice dell'impugnazione, della percentuale di aumento per la continuazione applicata dal giudice di primo grado, se la misura della pena complessiva inflitta nel giudizio di primo grado non viene superata. (A sostegno del principio di cui in massima la Cassazione ha osservato che dal disposto del comma quarto dell'art. 597 c.p.p. si ricava che il giudice dell'impugnazione, ancorché accolga l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, ha il solo obbligo di diminuire corrispondentemente la pena complessiva irrogata e non anche quello di lasciare inalterati i singoli elementi che compongono la pena complessivamente inflitta.