(massima n. 1)
In tema di sospensione condizionale della pena e di non menzione, il giudice di appello, qualora condanni un imputato gią assolto in primo grado, a seguito di impugnazione del pubblico ministero, non ha l'obbligo di motivare la mancata concessione dei benefici in assenza di specifica richiesta dell'interessato.