(massima n. 1)
Il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso dell'imputato relativo alla mancata concessione della circostanza di cui all'art. 609-quater, comma 5, cod. pen., non dedotta specificamente nell'atto di appello, essendosi egli limitato, in sede di conclusioni nel giudizio di secondo grado, alla generica richiesta del riconoscimento della "attenuante del danno minore"). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SALERNO, 18/04/2019).