(massima n. 1)
Ancorché l'applicazione di ufficio del beneficio della sospensione condizionale della pena sia compatibile, per effetto dell'art. 597 comma quinto c.p.p., con i limiti attribuiti alla cognizione del giudice di appello, la mancata applicazione del beneficio non necessita di motivazione perché, in presenza di una norma che attribuisce al giudice un potere di ufficio, non è configurabile la figura di un soggetto cui debbono essere fornite le ragioni del mancato esercizio di quel potere che abbia legittimazione per contrastare giuridicamente la omissione che il giudice nella insindacabile discrezionalità attribuitagli dalla legge abbia ritenuto di adottare.