(massima n. 1)
Non viola il divieto di "reformatio in pejus" il giudice di appello che, applicato dal primo giudice il minimo edittale secondo la previgente disposizione, abbia tenuto conto della riduzione per novella legislativa di quel parametro applicando tuttavia una pena superiore al minimo stabilito dalla nuova disciplina. (Fattispecie relativa alla modifica del minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 73, D.P.R. n. 309 del 1990, operata dall'art. 4-bis della L. n. 49 del 2006).