(massima n. 1)
In caso di impugnazione proposta dal solo imputato, viola il divieto di "reformatio in peius" la decisione del giudice di appello che, pur riducendo l'entità della pena complessiva irrogata, escluda le circostanze attenuanti generiche, già applicate in primo grado. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza del giudice di appello che, in sede di rinvio a seguito di precedente annullamento, aveva ritenuto non configurabile l'aggravante dei futili motivi, già ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche, e rideterminato "in melius" la pena complessiva, non concedendo, però, le attenuanti generiche applicate fin dal primo grado). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 18/02/2019).