(massima n. 1)
Non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che apporta per uno dei fatti unificati dall'identitą del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore. (Fattispecie in cui la Corte di appello riqualificava il reato pił grave contestato ex art. 416-bis cod. pen. ai sensi dell'art. 416, commi secondo e quinto, cod. pen., per poi procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione, irrogando per i reati satellite aumenti superiori a quelli stabiliti dal primo giudice).