(massima n. 1)
Incorre nella violazione del divieto della "reformatio in pejus" il giudice di appello che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, applichi all'imputato una misura di sicurezza personale, quando nessuna misura di sicurezza sia stata disposta nella sentenza di primo grado. (Fattispecie in cui il giudice di appello previo riconoscimento del vizio parziale di mente, aveva ridotto la pena inflitta in primo grado e applicato la misura della libertą vigilata).