(massima n. 1)
Nei casi previsti dall'art. 597, comma quarto, c.p.p. (accoglimento dell'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti), il giudice, oltre che essere vincolato dal generale divieto della reformatio in peius posto dal terzo comma del medesimo articolo, ha “in ogni caso” il dovere di diminuire la pena complessivamente irrogata in misura corrispondente all'accoglimento dell'impugnazione, e ciò anche quando, oltre all'imputato, sia appellante il pubblico ministero, il cui gravame può avere effetti di aumento sugli elementi della pena ai quali si riferisce, ma non impedire le diminuzioni corrispondenti all'accoglimento dei motivi dell'imputato. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che il giudice d'appello, in applicazione del principio devolutivo, non può intervenire su elementi di pena relativi a capi o a punti in nessun modo coinvolti nell'impugnazione).